Vittime del Dovere

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Vittime del Dovere
BENEFICI DI CARATTERE OCCUPAZIONALE
Comma 211 Legge 232/2016
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Prot. n° 049 / 2014 afeva Sardegna onlus

 

Alghero, martedì 14 ottobre 2014

 

Oggetto: Procedura di arruolamento per “chiamata diretta nominativa” dei congiunti dei Militari riconosciuti Vittime del Dovere ed Equiparati nel ruolo dei Volontari in Servizio Permanente -VSP-

 

 

Riferimenti: Direttiva di MARISTAT del 31 gennaio 2014, nota di MARISTAT 0057751 del 22 settembre 2014, artt. 635 e 705 D.lgs 66/2010, DPR 243/2006, Parere del Consiglio di Stato n. 02526/2010.

 

Carissimi,

a seguito dei chiarimenti chiesti e pervenuti dallo Stato Maggiore della Marina Militare in merito alla Direttiva MARISTAT emanata il 31 gennaio 2014 e tenuto conto che il Consiglio di Stato (Sez. III), con Parere n. 02526/2010 del 01.06.2010, nel definire il significato del termine MISSIONE si è così espresso: “Tale innegabile ampia accezione utilizzata dalle norme citate induce a ritenere che, ai fini del riconoscimento dell’equiparazione alle vittime del dovere, debbano essere qualificate come missioni le stesse attività istituzionali proprie del personale militare, essendo le stesse comunemente ricomprese nell’accezione del termine “missione” riferito all’impiego del personale medesimo, stante il suo significato di scopo principale o giustificazione della stessa esistenza dell'organizzazione delle Forze armate.”.

Riguardo, poi, al significato da attribuire alle PARTICOLARI CONDIZIONI, sempre il Consiglio di Stato, nel medesimo Parere, afferma che: “con riferimento alla problematica amianto […] la straordinarietà deve intendersi implicita nella stessa circostanza dell’imbarco su unità navali o del servizio in strutture o mezzi che abbiano comportato esposizione all’amianto presente su tali unità, in quanto il servizio prestato in luoghi in cui erano così diffusamente presenti gli agenti dannosi per la salute ha innegabilmente esposto il soggetto a maggiori pericoli rispetto al servizio in altre, ordinarie condizioni. In conclusione, ai fini del riconoscimento della condizione di equiparato alla vittima del dovere, è necessario e sufficiente che il militare abbia contratto l’infermità in occasione o a seguito dello svolgimento della propria attività di servizio a bordo delle unità navali, ovvero su mezzi o in infrastrutture militari nei quali era documentabilmente presente amianto.”.

Per quanto sopra,

Vi segnalo la norma positiva che permette ai congiunti dei MILITARI Vittime del Dovere e degli Equiparati alle Vittime del Dovere, quali sono le Vittime dell'Amianto del Comparto Difesa, di chiedere l'immissione diretta nel ruolo dei Volontari in Servizio Permanente -VSP- delle Forze Armate Italiane col grado di Sottocapo di 3^ classe, se in Marina, oppure, 1° Caporal Maggiore o Aviere Capo, rispettivamente se Esercito o Aeronautica, senza il preventivo svolgimento di alcuna procedura concorsuale pubblica, ma solo previo accertamento del possesso dei prescritti requisiti psico-fisici, attitudinali e di moralità e condotta previsti dalla legge nonché a seguito del superamento di un apposito corso formativo, propedeutico all’immissione in ruolo.

 

In particolare, si fa presente che:

  1. E' necessario leggere attentamente le allegate direttive di MARISTAT e STATESERCITO (non risultano alla scrivente Associazione Direttive analoghe emesse da parte dello Stato Maggiore Aeronautica)

  2. Il dante causa, ovvero il militare deceduto o divenuto permanentemente inidoneo al servizio può essere o essere stato sia in servizio permanente che legato da vincoli di ferma;

  3. Il beneficio spetta in egual misura, nei limiti delle vacanze organiche di ciascuna FFAA, a tutti i familiari aventi titolo (coniuge, figlio/a o fratello-sorella laddove unico/a superstite). Cioè, se uno di questi chiede di fruirne, anche gli altri, purché abbiano compiuto il 18° anno di età, possono presentare analoga richiesta alla medesima o altra FA;

  4. Per questa tipologia di reclutamento non sono previsti limiti di età.

  5. Il limite dell'altezza, SOLO per questa tipologia di categoria protetta, è stabilito per tutti in misura non inferiore a metri 1,50 (infatti, salvo altri casi particolari, per l'ammissione al reclutamento nelle FFAA l'altezza non deve essere inferiore a metri 1,65 per gli uomini e a metri 1,61 per le donne e, limitatamente al personale della Marina militare, non superiore a metri 1,95 – Si veda l'art. 587 DPR 90/2010-);

  6. E' necessario essere idonei al servizio militare incondizionato, senza imperfezioni e infermità e superare il corso formativo, propedeutico all’immissione in ruolo. Qualora il richiedente sia già militare inquadrato nei ruoli di VFP1 o in congedo da meno di un anno, è prevista la sola fase di specializzazione;

  7. E' competenza specifica dello Stato Maggiore a cui si inoltra la richiesta di verificare, caso per caso, il possesso dei requisiti Soggettivi (rapporto di parentela con la vittima) e Oggettivi (è necessario che i militari siano deceduti o permanentemente inabili al servizio per effetto di infermità contratte nel corso di missioni internazionali di pace ovvero di attività operative proprie e ulteriori delle FFAA, definite dal D.M. Difesa del 21 novembre 2003), del/la richiedente sulla base delle disposizioni normative in vigore;

 

Si fa inoltre presente che, come spiegato ai punti 8 e 9 delle Direttive di STATESERCITO e di MARISTAT del 31 gennaio 2014 e ai sensi del DPR 243/2006, della L. 407/1998, dell'art. 9 del DL 1 gennaio 2010 n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 5 marzo 2010, n. 30, ai congiunti delle vittime del Dovere e degli Equiparati alle vittime del Dovere, quali sono le Vittime dell'Amianto del Comparto Difesa, spettano ulteriori benefici attivabili a domanda degli interessati.

 

L'AFeVA Sardegna Onlus nel rimanere a disposizione per qualsiasi delucidazione su quanto esposto Vi invita a leggere attentamente le allegate direttive di MARISTAT e STATESERCITO, l'allegato B alla Direttiva di STATESERCITO e, per ulteriori puntuali precisazioni, a CONTATTARE gli Uffici per le Relazione con il Pubblico di PERSOMIL e degli Stati Maggiori reperibili cliccando QUI .

 

Si allega ( per aprire i documenti è sufficiente “cliccare” sulla parola che appare di colore ROSSO):

  1. Modello Base Domanda alla Marina in formato pdf;

  2. Modello Base Domanda all'Esercito in formato pdf;

  3. Modello Base Domanda alla Aeronautica in formato pdf;

  4. Direttiva di MARISTAT;

  5. Nota di MARISTAT 0057751 del 22 settembre 2014 ad AFeVA Sardegna;

  6. Direttiva di STATESERCITO;

  7. Allegato A- Brochure informativa- alla Direttiva STATESERCITO;

  8. Allegato B- Domande Frequenti- alla Direttiva STATESERCITO;

  9. Parere del Consiglio di Stato n. 02526/2010;

  10. D.M. Difesa in data 21 novembre 2003.

     

AFeVA Sardegna, il presidente

Salvatore Garau

A.FeV.A Sardegna ONLUS

Associazione Familiari e Vittime Amianto Sardegna

- Iscritta al n. 2157 del R.G.V. della RAS, Codice Fiscale 92130010900-

-Iscritta nell' Elenco del Volontariato per la Tutela della Salute del Ministero della Salute-

Garau Salvatore,

Via Azuni, 39

07041 Alghero (SS)

tel e fax 079 970103 -- cell. 347 5234072

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a beneficio di quanti interessati,
in allegato alla presente

la base per la richiesta di esenzione IRPEF sui trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti

salute e buon vento a tutti!

tore garau

 

riferimenti

 

LEGGE 11 dicembre 2016, n. 232

 211. A decorrere dalla data di entrata  in  vigore  della  presente legge, ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, di cui 

alla legge 13 agosto 1980,  n. 466,  
  • La legge 13  agosto  1980,  n.  466  recante  "Speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici  e  di cittadini vittime del dovere o di azioni  terroristiche" e' pubblicata nella Gazz. Uff. n. 230 del 22 agosto 1980. 
alla legge 20 ottobre 1990, n. 302,
  • La legge 20 ottobre 1990, n. 302 recante "Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata" e' pubblicata nella Gazz. Uff. n. 250 del 25 ottobre 1990.

e all'articolo 1, commi  563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, 
  • commi 563 e 564 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni  per  la formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato(legge finanziaria 2006): 
              "563.  Per  vittime  del  dovere  devono  intendersi  i
          soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto  1980,
          n.  466,  e,  in  genere,  gli  altri  dipendenti  pubblici
          deceduti o che abbiano subito un'invalidita' permanente  in
          attivita' di servizio o nell'espletamento delle funzioni di
          istituto  per  effetto  diretto  di  lesioni  riportate  in
          conseguenza di eventi verificatisi: 
              a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalita'; 
              b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico; 
              c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari; 
              d) in operazioni di soccorso; 
              e) in attivita' di tutela della pubblica incolumita'; 
              f) a causa di  azioni  recate  nei  loro  confronti  in
          contesti   di   impiego    internazionale    non    aventi,
          necessariamente, caratteristiche di ostilita'." 
              "564. Sono equiparati ai soggetti di cui al  comma  563
          coloro che  abbiano  contratto  infermita'  permanentemente
          invalidanti o alle quali consegua il decesso, in  occasione
          o a seguito di missioni  di  qualunque  natura,  effettuate
          dentro  e  fuori  dai  confini  nazionali   e   che   siano
          riconosciute  dipendenti  da  causa  di  servizio  per   le
          particolari condizioni ambientali od operative."  



si applicano i  benefici fiscali di cui

all'articolo 2, commi 5 e 6, della legge  23  novembre 1998, n. 407, 
  • commi 5 e 6 dell'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407 (Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata):

              "1. - 4. Omissis 
              5.   Il   trattamento   speciale   di    reversibilita'
          corrisposto ai superstiti dei caduti non concorre a formare
          il reddito imponibile ai fini dell'IRPEF;  sul  trattamento
          speciale e' corrisposta l'indennita'  integrativa  speciale
          con decorrenza dalla  data  di  liquidazione  del  predetto
          trattamento e senza corresponsione di  somme  a  titolo  di
          rivalutazione  o  interessi  anche   se   il   beneficiario
          percepisca   tale   indennita'   ad   altro   titolo.   Per
          l'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa  di
          lire 1.823 milioni per l'anno 1998, di lire 226 milioni per
          l'anno 1999, di lire 229 milioni per l'anno 2000 e di  lire
          232 milioni annue a decorrere dall'anno 2001. 

              6. Le pensioni privilegiate dirette di prima  categoria
          erogate ai soggetti di cui all'articolo  1,  comma  2,  che
          siano anche titolari dell'assegno  di  superinvalidita'  di
          cui all'articolo 100 del citato testo unico  approvato  con
          decreto del Presidente della Repubblica 29  dicembre  1973,
          n. 1092,  e  successive  modificazioni,  non  concorrono  a
          formare il  reddito  imponibile  ai  fini  dell'IRPEF.  Per
          l'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa  di
          lire 1.952 milioni per l'anno 1999 e di  lire  122  milioni
          annue a decorrere dall'anno 2000." 



e dell'articolo 3, comma 2, della legge 3 agosto  2004, n. 206, 

testo del comma 2 dell'articolo 3 della legge 3 agosto 2004, n. 206 (Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice):

              "Art. 3 
  • 1. A tutti coloro che hanno subito un'invalidita' permanente di qualsiasi entita' e grado della capacita' lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, e ai loro familiari, anche superstiti, limitatamente al coniuge ed ai figli anche maggiorenni, ed in mancanza, ai genitori, siano essi dipendenti pubblici o privati o autonomi, anche sui loro trattamenti diretti e' riconosciuto un aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianita' pensionistica maturata, la misura della pensione, nonche' il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente. A tale fine e' autorizzata la spesa di 5.807.000 euro per l'anno 2004 e di 2.790.000 euro a decorrere dall'anno 2005. 
  • 1-bis. Ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti spetta, a titolo di trattamento equipollente al trattamento di fine rapporto, un'indennita' calcolata applicando l'aliquota del 6,91 per cento ad un importo pari a dieci volte la media dei redditi, da lavoro autonomo ovvero libero professionale degli ultimi cinque anni di contribuzione, rivalutati, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, aumentata del 7,5 per cento. La predetta indennita' e' determinata ed erogata in unica soluzione nell'anno di decorrenza della pensione. 
  • ((1-ter. I benefici previsti dal comma 1 spettano al coniuge e ai figli dell'invalido, anche se il matrimonio e' stato contratto o i figli sono nati successivamente all'evento terroristico. Se l'invalido contrae matrimonio dopo che il beneficio e' stato attribuito ai genitori, il coniuge e i figli di costui ne sono esclusi)). 
              2. La pensione maturata ai sensi del comma 1 e'  esente
          dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF)." 

in materia di esenzione dall'imposta sui redditi. 
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